AI Act dal 2 agosto 2026: gli obblighi dell’articolo 50 per fotografi e videomaker
Dal 2 agosto 2026 è diventata applicabile una parte dell’AI Act europeo particolarmente importante per chi lavora professionalmente con fotografie, video, audio e contenuti digitali.Si tratta dell’articolo 50 del Regolamento (UE) 2024/1689, dedicato agli obblighi di trasparenza di determinati sistemi e contenuti prodotti mediante intelligenza artificiale.
Per fotografi e videomaker questo non significa che ogni utilizzo dell’AI debba essere dichiarato.
Significa invece che diventa necessario distinguere con molta più attenzione tra:
- normali strumenti di assistenza alla postproduzione;
- contenuti sostanzialmente modificati;
- immagini, audio o video che possono apparire autentici pur essendo stati generati o manipolati mediante AI;
- contenuti creativi o di finzione;
- materiali prodotti professionalmente per conto di clienti.
Perché il 2 agosto 2026 è una data importante
L’AI Act è entrato in vigore nel 2024, ma le sue disposizioni non sono diventate operative tutte nello stesso momento.Dal 2 agosto 2026 si applicano gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50.
Per fotografi, videomaker e content creator il passaggio più rilevante riguarda soprattutto la disciplina dei deepfake, cioè quei contenuti generati o manipolati tramite AI che possono apparire falsamente autentici o veritieri.
La novità non consiste quindi nel vietare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.
L’AI Act non impedisce a un fotografo di utilizzare sistemi generativi, né vieta a un videomaker di utilizzare funzioni AI in postproduzione.
Introduce invece obblighi di trasparenza quando la tecnologia viene utilizzata in determinate circostanze.
L’articolo 50 non riguarda soltanto le immagini
L’articolo 50 disciplina diversi casi.Per chi lavora nella comunicazione visiva sono particolarmente importanti quattro aree.
Sistemi AI che dialogano direttamente con le persone
Quando una persona interagisce direttamente con un sistema AI deve, in determinate condizioni, poter sapere che sta comunicando con una macchina.Per uno studio fotografico può essere il caso di un chatbot sul sito che risponde autonomamente ai clienti.
Marcatura tecnica dei contenuti
I provider di sistemi AI destinati a generare determinati contenuti sintetici devono predisporre soluzioni tecniche affinché gli output possano essere riconosciuti come generati o manipolati artificialmente.Questo obbligo riguarda soprattutto chi sviluppa e distribuisce i sistemi AI.
Non significa che ogni fotografo debba inserire personalmente un particolare metadato o adottare obbligatoriamente uno specifico standard.
Riconoscimento delle emozioni e categorizzazione biometrica
Esistono obblighi specifici per chi utilizza sistemi di riconoscimento delle emozioni o determinate forme di categorizzazione biometrica.Non vanno confusi con un normale autofocus che riconosce un volto o con un software che raggruppa fotografie dello stesso soggetto.
Deepfake
È la parte più direttamente interessante per fotografi e videomaker.Quando un sistema AI viene utilizzato per generare o manipolare immagini, audio o video che costituiscono un deepfake, il deployer deve rendere noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente.
Che cosa significa deepfake nella nuova normativa
Nel linguaggio comune il termine deepfake viene spesso utilizzato per indicare falsi video di personaggi famosi.L’AI Act utilizza invece una definizione più ampia.
Può rientrare nel concetto di deepfake un contenuto AI che riguarda una persona, un oggetto, un luogo, un’entità o un avvenimento reale o plausibile e che può apparire falsamente autentico.
Questo può riguardare tanto una fotografia quanto un video o una registrazione audio.
Esempio fotografico
Una fotografia ritrae realmente una persona.Con l’AI viene sostituito il suo volto con quello di un’altra persona e il risultato appare perfettamente realistico.
La questione della trasparenza diventa evidente.
Esempio video
Un manager viene ripreso durante un’intervista.Successivamente un sistema AI modifica il labiale e genera una voce sintetica per fargli pronunciare parole mai dette.
Anche qui il risultato può apparire come una registrazione autentica.
Non tutta la postproduzione AI diventa un deepfake
È forse il punto più importante dell’intera normativa per i professionisti dell’immagine.Usare AI non significa automaticamente creare un deepfake.
Un fotografo può utilizzare algoritmi di intelligenza artificiale per ridurre il rumore, migliorare la nitidezza o creare una selezione automatica.
Un videomaker può utilizzare AI per stabilizzare una ripresa, ripulire una traccia audio o trascrivere un’intervista.
Il semplice utilizzo della tecnologia non determina automaticamente un obbligo di disclosure.
Conta ciò che il sistema ha fatto al contenuto finale.
Correzione tecnica e modifica sostanziale
Una distinzione pratica può aiutare.Se l’AI migliora tecnicamente un contenuto senza riscrivere significativamente ciò che è accaduto, siamo normalmente in un ambito molto diverso da quello del deepfake.
Se invece l’AI:
- inserisce persone mai presenti;
- elimina elementi significativi;
- modifica identità;
- ricostruisce eventi;
- crea ambienti realistici mai ripresi;
- genera dichiarazioni mai pronunciate;
- clona una voce;
- sostituisce realisticamente un volto;
Anche il contesto conta
La stessa tecnica può avere significati completamente differenti.Un videomaker può generare un castello inesistente sullo sfondo di un videoclip fantasy.
Il pubblico difficilmente penserà che quella sia documentazione della realtà.
Se invece lo stesso castello viene inserito in un video promozionale immobiliare in modo da far credere che sia realmente visibile dalla proprietà, il contesto cambia radicalmente.
Allo stesso modo, una fotografia evidentemente surreale non viene normalmente interpretata come documentazione.
Una fotografia fotorealistica presentata come reportage sì.
Che cosa cambia concretamente per un professionista
Dal 2 agosto 2026 fotografi e videomaker devono quindi acquisire una nuova abitudine:valutare non soltanto come è stato prodotto un contenuto, ma come potrebbe essere interpretato da chi lo guarda.
La domanda utile è:
“Il pubblico può credere che ciò che vede o ascolta sia realmente avvenuto, quando invece è stato generato o modificato tramite AI?”
Se la risposta è sì, l’articolo 50 diventa particolarmente rilevante.
Le opere artistiche hanno regole particolari
L’AI Act considera anche opere manifestamente artistiche, creative, satiriche o di finzione.Questo non significa che qualsiasi opera artistica sia automaticamente esente.
Quando ricorrono gli elementi previsti dalla norma, la trasparenza può però essere realizzata con modalità che non compromettano inutilmente la fruizione dell’opera.
Per esempio, in una produzione cinematografica o in un progetto artistico la disclosure non deve necessariamente trasformarsi in una scritta invasiva permanentemente sovrapposta all’immagine.
E i testi generati con AI?
L’articolo 50 contiene anche una disciplina specifica per determinati testi generati o manipolati con AI e pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse generale.Non significa che qualsiasi testo prodotto con l’aiuto di un chatbot debba essere automaticamente etichettato.
Sono previste condizioni specifiche e assume importanza anche l’effettivo controllo editoriale umano.
Il fotografo e il videomaker sono “ad alto rischio”?
No.Il fatto di utilizzare AI nella propria attività professionale non rende automaticamente uno studio fotografico o una casa di produzione un’attività “ad alto rischio” ai sensi dell’AI Act.
Gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 e la classificazione dei sistemi ad alto rischio sono questioni differenti.
Cosa conviene fare dal 2 agosto 2026
Uno studio fotografico o video dovrebbe almeno essere in grado di distinguere internamente:contenuti soltanto tecnicamente corretti;
contenuti modificati in modo significativo;
contenuti in parte generati;
contenuti completamente sintetici;
contenuti che possono essere interpretati come autentici.
In questo modo diventa molto più semplice stabilire quando sia necessario adottare ulteriori cautele.
La vera novità dell’articolo 50
L’AI Act non introduce una guerra alla postproduzione.Introduce piuttosto un principio:
più l’intelligenza artificiale rende credibile una realtà che non corrisponde a ciò che è stato realmente fotografato, filmato o registrato, maggiore diventa l’importanza della trasparenza.
Per fotografi e videomaker questa è probabilmente la trasformazione più significativa.
La qualità professionale non riguarderà più soltanto la capacità di creare un’immagine convincente.
Riguarderà anche la capacità di sapere, documentare e comunicare quanto di quell’immagine appartenga alla ripresa originale e quanto sia stato costruito successivamente mediante AI.
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